Art. 8.

      1. Qualora vi sia motivo per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici illegittimi, il presidente del tribunale competente può disporre il sequestro conservativo.
      2. Il sequestro di cui al comma 1 non richiede seguito di convalida ed è efficiente fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.